Nel 1989 l’investigatore privato in Italia, con la nota riforma del procedimento penale entra ufficialmente sulla scena processuale. Tale necessità origina da un precostituito diritto che è quello della doverosa uguaglianza fra accusa e difesa.
Il legislatore con l’art. 38 DLgs. 28.07.1989 n. 271 (Disposizioni di attuazione cpp.).
Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova dispone:
“I difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. 2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”.
Con l’art. 23 Legge 7 dicembre 2000 n. 397 il su citato articolo è stato abrogato introducendo il Titolo VI bis del Libro V del Codice di Procedura Penale con gli artt. Dal 391 bis al 391 decies, che costituiranno una maggiore e migliore specificazione della norma precedente, accrescendo e garantendo le garanzie sia per l’accusa che per la difesa.
Infine il Dm 269/2010 individua, all’art. 5, le tipologie di indagine che possono essere esercitate nel rispetto della legislazione vigente e tra queste figura anche
“L’attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere in sede processuale penale.”